Che succede se il convivente chiede la restituzione di una somma?

Che succede se il convivente chiede la restituzione di una somma?
17 Novembre 2016: Che succede se il convivente chiede la restituzione di una somma? 17 Novembre 2016

Finché una coppia è unita, è usuale che i conviventi si scambino denaro a vario titolo e per molteplici ragioni. È normale che, in questi casi, non si formino documenti scritti e non si sottoscriva alcuna dichiarazione: tutto viene regolamentato solo verbalmente. Ma che succede se i conviventi decidono poi di separarsi? Sulla questione si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione. Per i giudici di Piazza Cavour “al termine di una relazione sentimentale, il convivente non può ottenere la restituzione delle somme prestate all’ex, se non prova l’esistenza di un mutuo con obbligo di restituzione” (Cass. civ., sez. II, sent. 07.11.2016., n. 22576). Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione era quello di una donna che, al termine di una relazione durata quattro anni, pretendeva che il convivente le restituisse la somma di 22.000,00 euro da parte dell’ex, che sosteneva di avergli prestato a più riprese nel corso del tempo, per saldare alcuni debiti. Sia il Tribunale di Gorizia che la Corte d’Appello di Trieste hanno respinto la domanda “rimettendo alla donna l’onere di provare la conclusione di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione”. La Cassazione, definitivamente pronunciando, ha confermato tale decisione, affermando che “la prova del contratto di mutuo spetta a lei e deve essere dimostrato anche il titolo dal quale derivi l’obbligo della controparte alla restituzione. Diversamente ne deriva che le somme sono state concesse volontariamente nell’ambito di una relazione sentimentale”. I Giudici quindi non hanno alcun dubbio: “le somme furono concesse volontariamente, nell’ambito di una relazione sentimentale”.Incombeva pertanto alla parte che ne domandava la restituzione l’onere di provare la stipulazione di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione da parte del beneficiario.

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